Statuto

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DONNE MEDICO VETERINARIO

Associazione Donne Medico Veterinario – A.D.M.V.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1

ART 1 – Denominazione e sede: È costituita l’associazione denominata “Associazione Donne Medico Veterinario – A.D.M.V.” con sede nel comune di BOLOGNA in Via San Gervasio 6. L’assemblea ordinaria può variare l’indirizzo della sede dell’Associazione all’interno dello stesso Comune, senza modificare il presente Statuto; l’assemblea straordinaria può variare l’indirizzo della sede nei restanti casi, modificando così lo Statuto. L’associazione potrà aprire sedi secondarie. ART. 2 – Durata: La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. ART. 3 – Anno sociale: L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e quindi il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre 2019. ART. 4 – Statuto e regolamenti: L’Associazione A.D.M.V è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea delle aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione. ART. 5 – Finalità dell’Associazione: L’Associazione è inquadrata nell’ambito delle attività di “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e pubblici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco” (lettera i art.5, D lgs 117/2017); non ha scopo di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali; è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità. L’Associazione si prefigge le seguenti finalità sociali: – promuovere la tutela del lavoro della donna medico veterinario; in particolare promuovere le pari opportunità nonché la tutela della dignità delle donne medico veterinario, come professioniste e come donne; 2 – offrire sostegno alle donne medico veterinario, in un’ottica di aiuto reciproco, nei momenti di difficoltà, quali la maternità o la malattia, personale o di familiari stretti, o altre situazioni di difficoltà; – favorire l’inserimento (o reinserimento) professionale delle donne medico veterinario; – promuovere la formazione e informazione e, in generale, la crescita professionale e personale delle donne medico veterinario; – promuovere la collaborazione e lo scambio professionale fra donne medico veterinario in ambito europeo e internazionale in genere; – promuovere rapporti educazionali con il pubblico a supporto della professionalità veterinaria nella sua globalità; – promuovere rapporti collaborativi con le istituzioni; – promuovere rapporti e scambi con associazioni, enti, anche commerciali, nazionali ed internazionali; – concludere rapporti di collaborazione nell’ambito del settore merceologico veterinario aventi lo scopo di certificare la validità dei prodotti commercializzati; – promuovere la partecipazione delle donne medico veterinario ad attività e campagne di sensibilizzazione al rispetto degli animali, nonché di valorizzazione della funzione terapeutica della cura e compagnia di animali. L’Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano reputate necessarie od utili, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni o fondazioni. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, organizza e promuove: – corsi e seminari sulle patologie organiche e psicologiche del genere femminile in genere e delle donne che lavorano; – percorsi di autostima ed autodeterminazione; – corsi di formazione e informazione finalizzati allo sviluppo professionale e personale; – stipulare contratti e convenzioni con enti, anche commerciali, nazionali ed internazionali; – convegni, manifestazioni, saggi, mostre ed eventi in genere, anche con finalità filantropiche; – pubblicazione di libri, riviste, opuscoli aventi per oggetto argomenti attinenti alle attività istituzionali; – raccolta e gestione di fondi dedicati al sostegno economico o professionale delle donne medico veterinario (che svolgono attività libero-professionale); 3 – organizzazione di viaggi e soggiorni finalizzati alla conoscenza ed all’approfondimento di problematiche attinenti la professione di medico veterinario, soprattutto esercitata da donne, in contesti nazionali ed esteri. L’Associazione può inoltre partecipare a progetti, bandi, concorsi, nonché stipulare contratti e convenzioni le cui finalità siano riconducibili agli scopi e attività istituzionali o comunque utili al loro perseguimento. Attività e corsi possono essere svolti anche a favore dei non associati e altresì in luoghi diversi dalla sede sociale. L’Associazione potrà altresì svolgere attività (anche commerciali) marginali e connesse alle attività istituzionali allo scopo di assicurarsi finanziamenti necessari al perseguimento delle finalità sociali. I proventi ed oneri riferiti a tali attività dovranno essere esplicitamente indicati nel rendiconto gestionale.

TITOLO II – GLI ASSOCIATI ART. 6

– Ammissione Possono aderire all’Associazione tutte le donne laureate in medicina veterinaria che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell’organizzazione, impegnandosi a realizzarle. Assumono la qualifica di associate coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, abbiano presentato domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dopo averla esaminata, in caso di risposta positiva disporrà l’iscrizione nel libro degli associati, di cui darà comunicazione all’interessato, anche verbalmente. La domanda di ammissione comporta l’integrale e incondizionata accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può delegare ciascuno dei propri membri ad accettare provvisoriamente le domande di ammissione pervenute; salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda di ammissione dovesse essere respinta, motivatamente, la mancata ammissione dovrà essere comunicata in forma scritta all’interessato. L’aspirante associata non ammessa potrà fare richiesta di revisione della delibera di non ammissione, con atto scritto, direttamente all’assemblea delle associate entro 60 giorni dalla comunicazione della non ammissione: l’assemblea è chiamata ad esprimersi entro 60 giorni. Sono associate fondatrici coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi. ART. 7 – Quote annuali: L’importo delle quote d’iscrizione annuale è stabilito, all’inizio di ciascun anno sociale, dal Consiglio Direttivo, che potrà anche prevedere quote ridotte in particolari circostanze. 4 La quota dovrà essere versata entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, o, per i nuovi associati, entro trenta giorni dal momento della ammissione ad associata. La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell’Associazione ed è intrasmissibile, sia per atto fra vivi che per successione, non rivalutabile non rimborsabile, né dà diritto alla percezione di utili sotto qualsiasi forma e pertanto neppure a distribuzione di riserve, fondi o capitale. Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dal presente Statuto, comporta automaticamente il decadimento dalla qualifica di associata, senza alcuna comunicazione preventiva. ART. 8 – Diritti: Tutte le associate hanno diritto di: a) prendere visione della copia integrale del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell’Associazione; b) prendere visione delle delibere assembleari, nonché dei rendiconti o bilanci annuali; c) partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione; d) esprimere il proprio voto, purché maggiorenni, regolarmente iscritte nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative, per l’approvazione e la modifica dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi sociali, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per le altre attribuzioni assembleari; e) candidarsi ed essere elette quali membri degli organi sociali, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b), le associate potranno fare richiesta di prendere visione della documentazione, se non già pubblicata sul sito istituzionale, direttamente al C.D. che metterà a disposizione quanto richiesto entro 30 giorni, presso la sede sociale. ART. 9 – Doveri: Le associate devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell’Associazione. Il comportamento verso le altre aderenti nonché all’esterno dell’Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede. Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa nell’entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. ART. 10 – Perdita della qualifica di associato: La qualifica di associata viene meno per: 5 a. causa di morte; b. recesso; c. mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti all’art 7 del presente Statuto; d. esclusione deliberata dall’assemblea degli associati. e. Il diritto di recesso da parte dell’associata deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto dalla data di presentazione della domanda. L’esclusione di cui al punto “c” del presente articolo è automatica e la cancellazione viene indicata nel libro degli associati ad opera del Consiglio Direttivo, senza alcuna comunicazione all’associata decaduta. L’esclusione, a seguito di comportamenti, da parte delle associate, che violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione, è decisa, su proposta del C.D., dall’Assemblea degli associati, nella prima convocazione utile; la delibera di esclusione è comunicata all’associata in forma scritta a cura del C.D.

TITOLO III – ORGANI ART.11

– Gli organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea – il Consiglio Direttivo – il Presidente. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo. ART. 12 – L’Assemblea: L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutte le associate regolarmente iscritte. Hanno diritto di voto tutte le associate maggiorenni iscritte nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative; ogni associata ha diritto ad un solo voto. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria. Convocazione L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario entro centoventi giorni dalla chiusura dell’anno sociale. 6 La convocazione viene pubblicizzata mediante comunicazione sul sito istituzionale o, in assenza di questo, attraverso l’indirizzo mail indicato dall’associato al momento dell’iscrizione o in successiva comunicazione di modifica, almeno 15 giorni prima della data prefissata. L’Assemblea ordinaria deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi, oppure in caso di richiesta di almeno un terzo delle associate, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative. Competenze dell’Assemblea Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria: – la nomina e revoca del Consiglio Direttivo; – l’esclusione delle associate, su proposta del CD, nei casi previsti dall’art. 10 del presente Statuto; – la definizione delle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali; – l’approvazione del rendiconto economico-finanziario ovvero del bilancio dell’Associazione; – l’approvazione di eventuali regolamenti interni; Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria: – le modifiche dello Statuto; – lo scioglimento dell’Associazione. Validità dell’Assemblea L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle associate, anche per delega. È ammessa la delega ma ogni associata non può ricevere più di una delega. Non possono ricevere deleghe i componenti del consiglio direttivo. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve essere prevista in data successiva di almeno due giorni alla data della prima convocazione. Validità delle deliberazioni Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il libro dei verbali delle assemblee può essere consultato da tutti le associate, previa richiesta al Consiglio Direttivo. Il CD deve mettere i libri a disposizione entro 30 (trenta) giorni. 7 ART. 13 – Il Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall’Assemblea, da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti; il Presidente del Consiglio Direttivo è pure Presidente dell’Associazione. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Le cariche sociali non sono remunerate. Possono essere autorizzati dal CD rimborsi spese ai consiglieri purché relativi ad attività strettamente inerenti gli incarichi istituzionali. Le spese dovranno essere idoneamente documentate. Funzioni del Consiglio Direttivo Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: – la nomina al suo interno del Presidente e Vicepresidente; – l’esame delle domande di ammissione delle nuove associate, le delibere di ammissione l’iscrizione e la cancellazione nel libro degli associati; – la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario; – la determinazione dell’importo della quota associativa annuale; – la gestione economica, finanziaria e organizzativa dell’Associazione e tutti gli atti in genere di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione se delegati dall’assemblea. – la proposta di esclusione delle associate per quanto previsto all’art.10 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. Validità Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, anche in videoconferenza, con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato, a cura del Presidente, tramite mail o fonogramma contenente l’ordine del giorno, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio procede alla nomina fra i candidati non eletti, se esistono, secondo l’ordine di priorità definito dal numero di voti ottenuti. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede alla Convocazione dell’Assemblea degli associati per procedere alla nomina del nuovo consigliere. Il neo consigliere durerà in carica fino a naturale scadenza del Consiglio Direttivo. 8 Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto e occorrerà far luogo alla sua integrale rielezione. ART. 14 – Il Presidente: Il Presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente ha la legale rappresentate dell’Associazione a tutti gli effetti di legge. Sono proprie del Presidente le seguenti funzioni: – rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell’Associazione; – verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti; – presiedere l’Assembla e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori; – sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell’Associazione. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente che però non ha, in nessun caso, la rappresentanza legale dell’Associazione.

TITOLO IV – RISORSE ART. 15

– Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legali, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione. ART. 16 – Donazioni e lasciti: Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazioni e compie i relativi atti giuridici. ART. 17 – Entrate ordinarie: Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione potrà disporre delle seguenti entrate: – quote associative; – donazioni effettuate da associati e non associati a qualunque titolo; – redditi derivanti dalla gestione del patrimonio; – contributi eventuali richiesti per la partecipazione alle attività dell’Associazione; – contributi da enti pubblici e privati per l’attuazione di progetti – introiti derivanti dallo svolgimento di attività marginali o attività di fundraising. 9

TITOLO V – RENDICONTO ART. 18

– Rendiconto annuale Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il trentuno agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto economico finanziario. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente deve convocare l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, a disposizione di tutte le associate. ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili: È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ART. 20

– Clausola Compromissoria Per tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e le associate e tra le associate medesime è competente il tribunale del luogo ove ha sede l’Associazione. ART. 21 – Scioglimento: La delibera di scioglimento dell’Associazione deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e il Presidente curerà gli adempimenti in merito. ART. 22 – Rinvio alle leggi: Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.